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Il D.lgs. 81/2008, nell’art.37, prevede l’obbligo per il datore di lavoro di fornire a tutti i lavoratori (siano essi dipendenti, soci, atipici e/o tempo determinato) un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La formazione lavoratori è prevista dal D.lgs. 81/08 e sancita dall’Accordo Stato/Regioni 21/12/2011
Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori la formazione generale inerente la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
Il corso è obbligatorio per tutti i lavoratori delle aziende pubbliche e private di qualsiasi settore e classe di rischio
(basso, medio, alto).
Il corso di formazione lavoratori, generalmente, viene suddivisa in due parti:
Formazione rischio basso – 8h
Formazione rischio medio – 12h
Formazione rischio alto – 16h
Aggiornamento lavoratori – 6h
L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni
Verifica il tuo livello di rischio in base al codice ATECO della tua azienda VERIFICA QUI >
Un regime particolare in materia formativa nelle tematiche di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro è il percorso formativo per dirigenti e per i preposti (capo reparto, capo squadra, capo cantiere, ecc.). Per i preposti la durata minima dei moduli per la formazione aggiuntiva è di almeno 8 ore, per i dirigenti la durata minima sale a 16 ore. Per entrambe le categorie la presenza ai corsi deve essere almeno del 90%.
A disciplinare la formazione dei dirigenti e dei preposti è il comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008: ”7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Aggiornamento della formazione: 6 ore ogni 5 anni. Sia per i dirigenti che per i preposti la formazione effettuata inizialmente comporta in successiva fase la necessità di un aggiornamento quinquennale con una formazione di durata di almeno 6 ore per tutti i macrosettori di rischio Ateco.
L’accordo Stato-Regioni stabilisce che il percorso formativo dei dirigenti deve avere una durata minima di 16 ore e che il percorso formativo deve essere basato su 4 moduli, che ora dettagliamo.
Modulo 1 – giuridico-normativo. La formazione riguarda i seguenti argomenti: sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa; delega di funzioni; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia; gestione ed organizzazione della sicurezza; individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza. La formazione riguarda i seguenti argomenti: modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D. Lgs. n. 81/08); gestione della documentazione tecnico amministrativa; obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D. Lgs. n. 81/08; ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.c
Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi. Questo modulo forma il dirigente sui seguenti argomenti: criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; il rischio da stress lavoro-correlato; il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti; i dispositivi di protezione individuale; la sorveglianza sanitaria.
Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. La formazione del dirigente riguardo questo modulo sarà effettuata sui seguenti argomenti: competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale; tecniche di comunicazione; lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
La durata minima della formazione per i dirigenti, come detto, è di 16 ore. L’accordo dice: “Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell’arco temporale di 12 mesi, anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Anche in questo caso è obbligatoria la frequenza: “Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo”.
L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha stabilito che la formazione dei preposti (capo reparto, capo squadra, ecc.) deve comprendere anche quella prevista per i lavoratori, integrata da una formazione aggiuntiva in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro dalla durata minima di 8 ore, qualunque sia il codice Ateco. Gli argomenti da trattare nei corsi di formazione sono quelli elencati nei punto del comma 7 sopra descritto.
L’Accordo del 21 dicembre 2011, al punto 5, tratta il contenuto della formazione dei preposti: “I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all’articolo 19:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Il corso di formazione:
L’aggiornamento per i dirigenti è previsto ogni 5 anni
L’aggiornamento per i preposti è previsto ogni 2 anni
Nel modulo sottostante selezionare il corso di vostro gradimento e scegliere la tipologia se COMPLETO o AGGIORNAMENTO
Il corso RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso 16 ore è disciplinato dall’art. 34 comma 2, del D.Lgs. 81/08, correttivo dal D.Lgs. 106/09 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
L’art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/08 definisce “Datore di Lavoro” il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
Il corso è rivolto a tutti i datori di lavoro che intendono ricoprire direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il corso RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso ha come obbiettivo di fornire ai datori di lavoro le competenze fondamentali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro necessarie per svolgere i compiti previsti dalla normativa.
Il datore di lavoro potrà assumere in proprio le funzioni di RSPP nei seguenti casi:
Aziende artigiane e industriali(1): fino a 30 addetti
Aziende agricole e zootecniche : fino a 30 addetti
Aziende della pesca : fino a 20 addetti
Altre aziende : fino a 200 addetti
(1) (allegato II del D.Lgs. n. 81/2008) – Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 e s.m.i., e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
Nel caso in cui non sia possibile per il datore di lavoro l’assunzione dell’incarico di RSPP, si dovrà provvedere ad incaricare un impiegato interno o rivolgersi ad un RSPP esterno. La funzione di RSPP interno o esterno all’azienda prevede la qualificazione delle figure preposte attraverso la frequentazione di specifici corsi di formazione: RSPP modulo A, modulo B, eventuali B specialistici, modulo C.
I moduli normativo e gestionale, della durata di 8 ore, possono essere erogati in modalità e-learning come previsto dall’allegato V dell’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, mentre i restanti moduli devono essere svolti in aula o in videoconferenza.
AZIENDA RISCHIO BASSO
AZIENDA RISCHIO MEDIO
AZIENDA RISCHIO ALTO
Il corso RSPP Dator di Lavoro può essere articolato in:
L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni
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Il corso RLS 32 ore è disciplinato dall’art. 37 comma 10 e 11 del D.Lgs. 81/08, correttivo dal D.Lgs. 106/09.
L’Art. 2 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
L’RLS deve ricevere una formazione adeguata in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, acquisendo le conoscenze necessarie relative ai rischi lavorativi e le competenze circa le tecniche di controllo e prevenzione degli stessi.
L’RLS deve essere nominato in ogni attività lavorativa dove sono presenti lavoratori, nelle aziende fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori viene eletto dai lavoratori al loro interno, mentre nelle aziende con oltre 15 dipendenti, viene eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali dell’azienda.
Ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 il corso di formazione per RLS può essere erogato in modalità e-learning se previsto dal proprio CCNL.
Il corso RLS si divide in:
L’aggiornamento RLS è previsto annualmente.
L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati
e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 ha definito le attrezzature di lavoro che richiedono un’abilitazione specifica per gli operatori, insieme alle procedure per ottenere tale abilitazione, le entità formative, la durata, i contenuti e i requisiti minimi per
la validità della formazione.
L’ottenimento della specifica abilitazione è richiesto anche per un uso sporadico o occasionale delle attrezzature. Tuttavia, non
è necessaria se non si svolge un’attività lavorativa legata all’uso dell’attrezzatura. Sono inclusi in queste situazioni il semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura, la manutenzione ordinaria e straordinaria (Circolare n.12 del 11/03/2013
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Il corso sicurezza attrezzature e cantieri completa è suddivisa in:
L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni
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Per spazio confinato si intende un ambiente limitato in cui è molto elevato il rischio di morte o infortunio grave a causa della presenza di sostanze o condizioni pericolose, come la mancanza di ossigeno, gas o vapori tossici, incendi o esplosioni.
Il D.Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro, ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Il corso spazi confinati
fornisce un valido contributo alla formazione di chi lavora in tali ambienti, come indicato dagli artt. 37 e 66 del D.lgs. 81/08 e dal DPR 177/2011.
Il corso Spazi e luoghi confinati si articola in:
L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni
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Lo svolgimento dei lavori stadali è complesso, perché richiede la valutazione di numerosi rischi che si possono presentare agli operatori, sia nelle fasi di allestimento del cantiere che in quelle operative. Il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019, “Regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, destinato alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”, ha specificato le procedure da seguire nello svolgimento delle attività, ed indicato i percorsi formativi per gli operatori e i preposti coinvolti nei lavori stradali. Inoltre, il D.I. 22/01/2019 ha specificato la durata ed i contenuti della specifica formazione.
Il corso Addetto alla Segnaletica Stradale è articolato:
L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni
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Secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 vi è un percorso ben specifico sulla tipologia di formazione necessaria per l’utilizzo delle attrezzature a cui è possibile accedere esclusivamente mediante apposita formazione. All’interno della tabella che fa riferimento all’art. 73 comma 5 che proponiamo poco sotto troverete: tipologia di attrezzature/mezzi, la modalità di formazione e la durata. La formazione teorica/pratica ha come obiettivo finale quello di illustrare ai lavoratori le misure di protezione e prevenzione al fine di eliminare i pericoli individuati come indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono fondamentali per garantire la sicurezza sul lavoro e proteggere la salute e l’integrità del lavoratore. Questi strumenti sono essenziali per prevenire rischi specifici, incidenti e pericoli. Le misure di protezione individuale devono essere prescritte solo quando non è possibile implementare altre misure di prevenzione per ridurre i rischi alla fonte. La suddivisione in tre categorie tiene conto di fattori determinanti, come il tipo e l’entità del rischio da cui proteggono
il lavoratore. Analizziamo in dettaglio i DPI di terza categoria, la normativa e l’obbligo di indossarli.
La formazione particolareggiata secondo l’arti. 37 Dlgs 81/2008 è fondamentale per la tutela e la salute dei lavoratori e del personale coinvolto che abbinate ad altre norme cogenti in ambito dell’applicazione hanno dato vita a vari formazioni particolareggiate che di seguito trovate enunciate.
I dpi di terza categoria sono quelli che assicurano il massimo livello di protezione per i lavoratori e hanno lo scopo di preservarne la salute contro i gravi danni derivanti dalla mansione specifica svolta nel luogo di lavoro. Come specificato dalla normativa di riferimento D.Lgs. 81/08 i dpi di terza categoria in alcuni ambiti sono obbligatori, mentre in altri casi sono facoltativi ed è a discrezione del datore di lavoro o del lavoratore scegliere se indossarli oppure no.
Questi dispositivi nello specifico proteggono da:
Nella classificazione dpi terza categoria rientrano tutti gli strumenti in grado di proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e lo tutelano dal rischio di decesso. Si tratta di dispositivi di protezione individuale utili per proteggere il capo dal rischio di collisioni accidentali, il volto e gli occhi da scintille, schegge e residui di lavorazioni, dalle cadute dall’alto e molto altro.
Ecco dunque un elenco dpi terza categoria:
Controllo periodico dpi terza categoria
La norma EN 365 obbliga a sottoporre a regolare manutenzione ed ispezione periodica ciascun DPI. Obbliga anche ad effettuare le adeguate riparazioni quando queste siano ritenute necessarie. Ecco nello specifico in cosa consistono:
Il corso si articola in:
L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni
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I lavoratori responsabili del montaggio e smontaggio dei ponteggi devono seguire un corso di formazione specifico per essere autorizzati a svolgere tali compiti.
Comunemente conosciuto come “patentino ponteggi”, si tratta in realtà di un attestato di partecipazione, che include un esame finale, rilasciato al termine del corso obbligatorio.
La formazione per addetti ai ponteggi è prevista per legge, in conformità con l’art. 136 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. In questo articolo esamineremo in dettaglio gli obblighi da rispettare, i contenuti e la durata del corso ponteggi.
Corso per addetto montaggio e smontaggio ponteggi: la normativa
Come accennato, è l’articolo 136 (commi 6 e 7) del D.Lgs. 81/08 a stabilire l’obbligatorietà, per il datore di lavoro, di determinati adempimenti per le attività che hanno a che fare con i ponteggi.
Nello specifico, secondo il comma 6, il datore di lavoro deve garantire che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati:
sotto la diretta sorveglianza di un preposto;
a regola d’arte e in conformità al Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio);
ad opera di lavoratori che abbiano ricevuto adeguata formazione, mirata alle operazioni previste.
Tale formazione all’uso dei ponteggi, come specificato al comma 7, deve prevedere sia nozioni di tipo teorico che un addestramento pratico, trattando argomenti quali:
comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi;
sicurezza durante le operazioni sopra citate, con riferimento alla legislazione vigente;
misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
condizioni di carico ammissibile;
qualsiasi altro rischio legato alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione ponteggi.
Corso ponteggi: cosa dice l’allegato XXI del D.Lgs. 81/08
L’allegato XXI del Testo Unico fornisce le indicazioni specifiche relative al corso per addetti ai ponteggi, specificando quali sono le modalità organizzative, il monte ore e i contenuti minimi richiesti.
Innanzitutto va individuato un responsabile del progetto formativo e considerare che il numero massimo di partecipanti per ogni corso è di 30 persone. Per le attività pratiche, inoltre, deve essere previsto un istruttore ogni 5 allievi (in caso i partecipanti siano pari o inferiori a 5, i docenti devono essere comunque almeno 2).
Il corso si articola in:
L’aggiornamento è previsto ogni 4 anni
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PES-PAV-PEI è disciplinato dalla norma CEI 11-27 (V Edizione 2021) e dall’art. 82 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09.
L’art.82 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ha reso obbligatorio che l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica CEI 11-27 (V Edizione 2021), che fornisce gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici. La norma CEI 11-27 prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica agli addetti ai lavori elettrici al fine di operare sugli impianti elettrici. Tale qualifica può essere di Persona Avvertita (PAV), Persona Esperta (PES) o Idonea ai lavori sotto tensione (PEI). La Norma CEI 11-27 fornisce sia prescrizioni che linee guida per individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e d’esecuzione pratica delle attività del lavoro elettrico, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità di:
PAV – Persona Avvertita: Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
PES – Persona Esperta: Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
PEI – Persona Idonea: Persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione.
Il Corso PES PAV PEI è erogato in modalità e-learning come previsto dalla vigente normativa: CEI 11-27 V Edizione del 2021.
Il corso si articola in:
Corso PES PAV PEI – 16h
L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni
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Il Corso di Formazione Generale per Lavoratori è disciplinato dall’art. 227 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dal Regolamento REACH.
Il 4 agosto 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea il Regolamento (UE) 2020/1149 recante modifica dell’allegato XVII del Regolamento REACH, per quanto riguarda i diisocianati. In particolare, la restrizione ha come finalità garantire l’uso sicuro industriale e professionale, nonché una sicura immissione in commercio dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze e in miscele.
Entro il 24 agosto 2023 gli utilizzatori industriali o professionali che manipolano diisocianati in quantità pari o superiori allo 0,1% o che sono incaricati della supervisione di tali operazioni dovranno aver completato con esito positivo la formazione obbligatoria per l’uso sicuro dei diisocianati.
I diisocianati, infatti, sono oggetto di una classificazione armonizzata a norma del Regolamento CLP come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.
Sono presenti in moltissimi ambiti come ad esempio adesivi e sigillanti, pavimentazioni e impermeabilizzatori, rivestimenti, vernici, schiume isolanti rigidi/flessibili/espanse.
A causa della sensibilizzazione delle vie respiratorie dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, è stata riscontrata evidenza di malattie professionali quali asma professionale nei lavoratori, individuata come un importante problema di salute sul luogo di lavoro nell’Unione europea.
Il Regolamento prevede un divieto all’utilizzo per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure
il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Quali sono i rischi?
È un dato di fatto: i diisocianati possono portare a problemi di salute per i lavoratori che li utilizzano. Nello specifico l’esposizione a un’alta concentrazione di diisocianati può causare irritazioni della pelle e dei tratti respiratori. Inoltre, questo agente è riconosciuto come una delle cause dell’asma occupazionale.
Come tutte le sostanze pericolose, i prodotti chimici contenenti diisocianati devono essere gestiti consapevolmente e in sicurezza. È quindi essenziale che professionisti e industrie siano informati dei possibili pericoli e conseguenze avverse.
Il corso che sarà dal 2023 obbligatorio è la migliore soluzione per l’uso sicuro dei diisocianati.
Nel Regolamento vengono altresì elencati i requisiti minimi relativi alla formazione degli utilizzatori industriali e professionali.
Il corso si articola in:
L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni
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L’obiettivo del corso è di orientare il discente ad affrontare l’emergenza sanitaria dovuta al nuovo coronavirus (SARS CoV-2), avvalendosi delle evidenze scientifiche attualmente disponibili e delle ultime disposizioni normative.
COS’è COVID 19 E TIPOLOGIE
• PANDEMIA ( link epicentro e influenza…)
• SINTOMI
• TRASMISSIONE
• CONSIGLI E COMANDAMENTI
• DEFINIZIONE QUARANTENA
• SOGGETTO ASINTOMATICO
• GESTIRE LO STRESS
• SICUREZZA NELLE AZIENDE
• DPI IN GENERALE
• DPI MANI
• DPI OCCHI
• DPI VIE RESPIRATORIE
• DPI CORPO
• SANIFICAZIONE
• NUMERI UTILI
Il corso si articola in:
L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni
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Art. 37, comma 9; art. 45 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.e Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388
L’Addetto al Primo Soccorso può essere definito come il lavoratore preventivamente designato a compiere un insieme di azioni e interventi (pur non avendo qualifica medica) che hanno il fine di preservare la vita dell’infortunato, in attesa dell’arrivo di personale più qualificato.
Il decreto va a classificare le aziende in tre macro gruppi in base alla tipologia, all’attività che viene svolta, dal numero di dipendenti assunti e dai fattori di rischio collegata alle mansioni lavorative assegnate ai propri dipendenti:
Il corso Addetto al Primo Soccorso Aziendale si divide in:
L’aggiornamento è previsto ogni 3 anni
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Formazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (spesso abbreviato con DAE, defibrillatore automatico esterno, o AED, automated external defibrillator) un dispositivo in grado di effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura, dal momento che è dotato di sensori per riconoscere l’arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare.
La legislazione attuale, in particolare la Legge 3 aprile 2001, n. 120 “Utilizzo dei Defibrillatori Semiautomatici in ambiente Extraospecialiew’ e il Decreto interministeriale 18 marzo 2011, richiede alle Regioni e alle Province Autonome di regolare il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei Defibrillatori Semiautomatici (DAE) da parte del personale non ospedaliero, mediante le aziende sanitarie locali e ospedaliere. In particolare, la Regione Veneto ha regolamentato l’utilizzo e la gestione dei DAE con il “Regolamento per t’utilizzo e la gestione dei Defibrillatori automatici esterni in ambito extraospedaliero”
Allegato A DGR 2487/2074, integrando e/o modificando la precedente normativa “Allegato A DGR n 4282 del 29 dicembre 2009”.
Il Decreto Ministero della Salute del 24 aprile 2013, come modificato dal Decreto Ministero della Salute 19 luglio 2016, obbliga le società sportive professionali e dilettantistiche a dotarsi di Defibrillatori Semiautomatici (DAE) e di operatori addestrati nei loro impianti sportivi, utilizzati in maniera permanente o temporanea. Pertanto, il personale non medico può utilizzare un DAE dopo aver frequentato una formazione di base e un addestramento, oltre a sottoporsi a un periodico Retraining di Aggiornamento con cadenza biennale.
Inoltre, la Legge 116 del 4/8/21 prevede che il defibrillatore (DAE) venga installato presso tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano almeno 15 dipendenti e che abbiano rapporti con il pubblico.
Il corso DAE si divide in:
Nel modulo sottostante selezionare il corso di vostro gradimento e scegliere la tipologia se COMPLETO o AGGIORNAMENTO
Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 81/08, nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
A tal fine, il datore di lavoro e i dirigenti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), hanno l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Il D.M. 2 Settembre 2021 ha modificato la denominazione dei corsi di formazione degli addetti antincendio, che dal 4 Ottobre 2022 sono i seguenti:
Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Ai sensi dell’art. 34, comma 2-bis, il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
Obiettivi: Il corso ha lo scopo di ottemperare all’obbligo, imposto al datore di lavoro dall’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 81/08, di fornire un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico ai lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Il corso ha altresì lo scopo di ottemperare all’obbligo imposto al datore di lavoro dall’art. 34, comma 2-bis, di frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
I contenuti della formazione degli Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, sono conformi al Decreto Ministeriale 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dellarticolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” il quale classifica le aziende in n. 3 livelli di rischio: Livello 1 (ex rischio basso) – Livello 2 (ex rischio medio) – Livello 3 (ex rischio alto).
Corso di tipo 1-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 (4 ore)
1) L’incendio e la prevenzione (1 ora)
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
3) Esercitazioni pratiche (2 ore)
I contenuti della formazione degli Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, sono conformi al Decreto Ministeriale 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dellarticolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” il quale classifica le aziende in n. 3 livelli di rischio: Livello 1 (ex rischio basso) – Livello 2 (ex rischio medio) – Livello 3 (ex rischio alto).
Corso di tipo 2-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (8 ore)
1) L’incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
2) Strategia antincendio I parte (2 ore)
3) Strategia antincendio II parte (1 ora)
4) Esercitazioni pratiche (3 ore)
I contenuti della formazione degli Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, sono conformi al Decreto Ministeriale 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dellarticolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” il quale classifica le aziende in n. 3 livelli di rischio: Livello 1 (ex rischio basso) – Livello 2 (ex rischio medio) – Livello 3 (ex rischio alto).
Corso di tipo 3-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3 (16 ore)
1) L’incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
2) Strategia antincendio I parte (4 ore)
3) Strategia antincendio II parte (4 ore)
4) Esercitazioni pratiche (4 ore)
Il corsi si articolano in:
· Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di Livello 1 – 4h
· Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di Livello 2 – 8h
· Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di Livello 3 – 16h
L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni
Nel modulo sottostante selezionare il corso di vostro gradimento e scegliere la tipologia se COMPLETO o AGGIORNAMENTO
L’articolo 29 del Regolamento stabilisce che il responsabile del trattamento che ha accesso ai dati personali non può trattare tali dati se non è stato istruito in tal senso dal titolare del trattamento. L’articolo 39.1.b del Regolamento prevede che tra i compiti del DPO (Data Protection Officer) ci sia quello di sorvegliare sull’osservanza dell’obbligo di formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle attività di controllo. L’articolo 32.4 del Regolamento sottolinea che chiunque abbia accesso ai dati personali non può trattare tali dati se non è stato istruito dal titolare del trattamento. In caso di violazione degli articoli 29 e 39 verranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie anche rilevanti.
Il Regolamento Europeo impone alle pubbliche amministrazioni e alle imprese di garantire la protezione dei dati personali. Questo significa che tutti i membri dell’organizzazione, compresi collaboratori e dipendenti, devono ricevere formazione prima di essere coinvolti nel trattamento dei dati personali. A differenza di altri corsi, come ad esempio quelli sulla sicurezza sul lavoro, il Regolamento non specifica quali corsi GDPR devono essere seguiti.
Gruppo SG offre corsi GDPR su misura, sviluppati da un team di esperti in trattamento e conservazione dei dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
I Corsi per gli Addetti al Trattamento Dati offrono le principali nozioni per istruire i dipendenti e i collaboratori sulla protezione dei dati personali secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), con particolare attenzione ai seguenti argomenti:
È previsto un aggiornamento triennale per i professionisti che gestiscono dati al fine di mantenere la conformità al GDPR PRIVACY. Tutti i corsi sulla privacy offerti da Gruppo SG sono disponibili in modalità online tramite piattaforma e-learning e sono tenuti da esperti docenti di normativa europea sulla privacy.
Il Corso di Alta Specializzazione DATA PROTECTION OFFICER, ha l’obiettivo di formare i consulenti e i referenti Privacy delle aziende nel settore pubblico e privato che intendono specializzarsi secondo gli standard internazionali delle norme ISO, e ricoprire in futuro il ruolo di “Data Protection Officer” o “Responsabile della Protezione dei Dati”.
Tale nuova figura ha assunto una particolare rilevanza alla luce dell’approvazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati che uniforma la legislazione Privacy nei 27 stati membri UE. Il ruolo del DPO potrà essere ricoperto sia da dipendenti interni che da consulenti esterni attraverso un contratto di servizi.
Il Regolamento sulla Data Protection, entrato in vigore il 25 maggio 2016 si applica a tutti i 27 Stati membri UE a decorrere dal 25 maggio 2018, disciplina l’istituzione della figura del Data Protection Officer (in italiano Responsabile della protezione dei dati) nei seguenti casi:
Pubbliche Amministrazioni
Aziende che hanno come oggetto sociale principale trattamenti su larga scala di dati sensibili o giudiziari o che effettuano un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati (es. Sanità – Sorveglianza – Marketing con controllo abitudini di consumo e profilazione consumatore, elaborazione buste paga ecc.).
Il corso si articola in:
L’aggiornamento è previsto ogni 3 anni
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Formazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (spesso abbreviato con DAE, defibrillatore automatico esterno, o AED, automated external defibrillator) un dispositivo in grado di effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura, dal momento che è dotato di sensori per riconoscere l’arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare.
La legislazione attuale, in particolare la Legge 3 aprile 2001, n. 120 “Utilizzo dei Defibrillatori Semiautomatici in ambiente Extraospecialiew’ e il Decreto interministeriale 18 marzo 2011, richiede alle Regioni e alle Province Autonome di regolare il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei Defibrillatori Semiautomatici (DAE) da parte del personale non ospedaliero, mediante le aziende sanitarie locali e ospedaliere. In particolare, la Regione Veneto ha regolamentato l’utilizzo e la gestione dei DAE con il “Regolamento per t’utilizzo e la gestione dei Defibrillatori automatici esterni in ambito extraospedaliero”
Allegato A DGR 2487/2074, integrando e/o modificando la precedente normativa “Allegato A DGR n 4282 del 29 dicembre 2009”.
Il Decreto Ministero della Salute del 24 aprile 2013, come modificato dal Decreto Ministero della Salute 19 luglio 2016, obbliga le società sportive professionali e dilettantistiche a dotarsi di Defibrillatori Semiautomatici (DAE) e di operatori addestrati nei loro impianti sportivi, utilizzati in maniera permanente o temporanea. Pertanto, il personale non medico può utilizzare un DAE dopo aver frequentato una formazione di base e un addestramento, oltre a sottoporsi a un periodico Retraining di Aggiornamento con cadenza biennale.
Inoltre, la Legge 116 del 4/8/21 prevede che il defibrillatore (DAE) venga installato presso tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano almeno 15 dipendenti e che abbiano rapporti con il pubblico.
Il corso DAE si divide in:
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Il Corso Auditor Interno ISO 9001:2015 Online si propone di fornire le competenze necessarie per pianificare e condurre audit interni sui sistemi di gestione della qualità, in conformità alla norma ISO 9001. L’obiettivo di questo corso professionale è formare
i partecipanti in modo che siano in grado di identificare eventuali non conformità o criticità del sistema e proporre azioni correttive
e opportunità di miglioramento adeguate.
Il corso è rivolto a:
Professionisti che intendano accedere alla carriera di Auditor/Lead Auditor
Organizzazioni complesse che intendano qualificare sia i propri auditor interni che gli specialisti per la valutazione dei fornitori.
MODULO 1 – Introduzione alla qualità
MODULO 2 – Il sistema di gestione della qualità (ISO 9001) prima parte
MODULO 3 – Il sistema di gestione della qualità (ISO 9001) seconda parte
MODULO 4 – Competenze, conoscenze e capacità richieste ad un auditor
MODULO 5 – Esame
Il corso si articola in:
L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni
Il corso Coordinatore della Sicurezza nei cantieri 120 ore è disciplinato dall’art. 98 comma 2 e dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09.
Il corso coordinatore in materia di sicurezza nei cantieri edili, si rivolge ad architetti, ingegneri, geologi, laureati in scienze agrarie o scienze forestali, geometri, periti industriali, periti agrari e tecnici del settore edile che desiderano abilitarsi come coordinatori per la sicurezza nei cantieri e sviluppare nuove conoscenze nell`ambito della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, con l`obbiettivo di acquistare nuove professionalità in grado di essere spendibili nel settore edilizio, e di migliorare la cronica necessità di sicurezza dei cantieri.
Il coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili viene incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori al fine di ridurre i rischi sul lavoro.
La figura del coordinatore della sicurezza è importantissima, in quanto svolge compiti sia nella fase progettuale che in quella esecutiva. Infatti il coordinatore della sicurezza ha i seguenti ruoli:
I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dallo stesso professionista o da professionisti diversi.
Le linee guida del programma del corso coordinatore della sicurezza fanno riferimento all’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08.
Programma Corso
Modulo giuridico (28 ore)
Modulo tecnico (52 ore)
Modulo metodologico/organizzativo (16 ore)
Modulo pratico (24 ore)
Programma Corso
Unità Didattica Modulo A
Aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Legislazione relativa a particolari categorie: lavoro minorile, lavoratrici madri…. Tutela assicurativa. Norme tecniche uni, cei e loro validità. Soggetti coinvolti nella prevenzione. Obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti. Rappresentante dei lavoratori. Rappresentante dei lavoratori: compiti e funzioni. Ruolo del medico competente. Ruolo e funzione dei coordinatori per la sicurezza. Compiti del coordinatore in fase di esecuzione. Sorveglianza sanitaria. Organi di vigilanza.
Unità Didattica Modulo B
Cantieri temporanei e mobili nel D.Lgs. 81/08. Organizzazione del cantiere. Generalità sulla Direttiva Cantieri. Evoluzione normativa appalti pubblici. I soggetti della sicurezza nei cantieri. Obblighi delle figure di cantiere. Sistema sanzionatorio nei cantieri. Procedure ispettive.
Unità Didattica Modulo C
Tipologie e principali fattori di rischio. Rischio elettrico. Verifica impianto elettrico secondo la normativa CEI 64-08 e CEI 64-14. Agenti fisici. Rischio esposizione a sostanze pericolose: disposizioni generali. Rischio esposizione a sostanze pericolose: valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione. Rischio meccanico. Rischio amianto. Esposizione al rischio rumore: aspetti generali. Rischio rumore: aspetti normativi e tecnici. Rischio rumore: valutazione del rischio. Il rischio elettromagnetico: definizione e effetti sull’uomo. Il rischio elettromagnetico: valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione. Movimentazione manuale dei carichi. Movimentazione manuale dei carichi: procedure. Rischio vibrazioni. Valutazione del rischio vibrazioni. Rischi di natura psicosociale: stress lavoro-correlato. Valutazione e gestione stress lavoro-correlato secondo INAIL. Indicatori stress lavoro-correlato. I rischi interferenziali e le azioni di coordinamento. Recinzione e viabilità nei cantieri
Unità Didattica Modulo D
Lavori in quota: disposizioni generali. Rischio caduta dall’alto. Scale, piattaforme e passerelle. Lavori in quota mediante funi. Lavori in quota mediante funi: tecniche e procedure operative. Lavori presso parti attive. Scavi e fondazioni. Ponteggi provvisori. Ponteggi. Ponti su ruote a torre. Costruzioni edilizie. Demolizioni. Segnaletica di cantiere: disposizioni generali. Elenco dei segnali di cantiere.
Unità Didattica Modulo E
Il D.Lgs. 81/08 e la gestione delle emergenze. Primo soccorso e antincendio: disposizioni normative. Fascicolo dell’opera. Piano di sicurezza e coordinamento – PSC. Piano operativo di sicurezza – POS. Piano di sicurezza sostitutivo. PIMUS. Stima dei costi della sicurezza.
Il corso si articola in:
L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni
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Ultimo aggiornamento: 06/06/2023.